Processo Telematico e Formato Documenti Processuali
Con l’ordinanza interlocutoria n. 20672 del 31 agosto 2017, La Corte di Cassazione Civile, affronta un problema di grande rilevanza: l’incertezza del formato dei documenti processuali nel processo telematico.
La scelta della modalità strutturale dell’atto processuale in forma di documento informatico firmato, da notificare all’avvocato, è di grande rilevanza e di conseguenza della configurabilità o meno, in riferimento se non altro nel caso in cui l’atto soggetto deve essere notificato, comprende anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del contenzioso, di una prescrizione sulla forma dell’atto indispensabile al raggiungimento dello scopo.
La Corte di Cassazione ha rimesso l’ordinanza n. 20672, al Primo Presidente, così che esso possa valutare se assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, in riferimento alla questione, sulla quale non vi è ancora un consolidato orientamento giurisprudenziale. A tal proposito vi è la necessità di valutare la regolarità della notifica di un controricorso di parte, avvenuta con allegazione al messaggio PEC di tre file in formato “.pdf” e non “.p7m”, e quindi da considerarsi senza la firma digitale.
Il Collegio ritiene che la questione abbia ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli atti del processo in forma di documento informatico da notificare e, in particolare sull’estensione dei file in cui si articolano.
Pertanto è da valutarsi se prevedono o meno una nullità di forma e, se questa sia indispensabile ai sensi dell’articolo 156 c.p.c. comma 2. al raggiungimento dello scopo.
In base a quanto disposto dal Collegio, non può trovare applicazione diretta il principio generale di sanatoria delle nullità, in quanto l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici dovrebbe poter attendere all’esistenza stessa dell’atto.
L’articolo 12 del Provvedimento 28/12/2015 DGSIA del Ministero della Giustizia, regola il formato degli atti del processo in forma di documento informatico, in forma dell’art. 11 del decreto del Ministero della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 che ammette sia il formato PAdES-BES o CAdES-BES.
Nello specifico, la busta CAdES è un file con estensione .p7m, il cui contenuto può essere visualizzato solo attraverso specifici software in grado di aprire il documento sottoscritto. Questo formato ha il vantaggio di consentire lai firma di ogni tipo di documento, ma per la visualizzazione del documento è necessario usare una specifica applicazione.
La firma digitale in formato PAdES è un file che permette l’estensione .pdf, leggibile con i comuni reader. Tale tipologia di firma, consente diverse modalità per l’apposizione della firma, ma permette solamente di firmare documenti di tipo PDF.
Pertanto, per garantire l’autenticità dei documenti è necessaria l’estensione p7m, e cioè l’apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il formato CAdES, in cui il documento informatico originale è creato in formato differente da quello pdf.
La questione è di grande rilevanza, in quanto si sostanzia nella scelta tra PAdES o CAdES, e quindi della configurabilità o meno di una prescrizione sulla forma dell’atto indispensabile al raggiungimento dello scopo, e posta a pena di nullità.