Fatturazione Elettronica dal 1 gennaio 2019
Il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre scorso ha confermato “l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici” nonostante alcune richieste di rinvio ventilate nei mesi scorsi.
L’obbligo precedentemente previsto solo nei confronti della Pubblica Amministrazione sarà esteso dal 1° gennaio 2019 a tutte le fatture relative ad operazioni tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio italiano (B2B) nonché quelle emesse nei confronti di consumatori finali (B2C) che dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico.
Resteranno esonerati dall’obbligo di utilizzo della fattura elettronica:
- i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio;
- i soggetti che applicano il regime forfetario;
- le fatture derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti.
Il 23 ottobre è stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge numero 119 che contiene “Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario”.
Per quanto concerne la Fatturazione Elettronica il decreto ha introdotto le seguenti novità:
- Esenzione totale o parziale delle sanzioni (art. 10)
Per i primi 6 mesi del 2019 non verranno comminate sanzioni ai soggetti che, seppur in ritardo rispetto ai termini prescritti, effettueranno comunque l’invio della fattura elettronica tramite SdI entro il termine per le liquidazioni periodiche I.V.A. (generalmente giorno 15 del mese successivo rispetto a quello a cui le fatture si riferiscono).
- Semplificazioni previste per luglio 2019 (art. 11)
Nei casi sia diversa dalla data di emissione della fattura, a partire da luglio 2019, la fattura elettronica dovrà indicare la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.
- Registrazione delle fatture emesse entro il 15 del mese successivo (art. 12)
Con l’entrata in vigore del DL 119/2018 tutte le fatture emesse potranno essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e non più entro 15 giorni dalla loro emissione.
- Annotazione per fatture acquisti/importazioni beni e servizi (art. 13)
Il DL 119/2018 abolisce l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture relative all’acquisto e all’importazione di beni e servizi (c.d. protocollo delle fatture passive) previsto dall’art. 25 del DPR. 633/72, mantenendo solo l’obbligo di annotazione in apposito registro.
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