Termine unico Conservazione Digitale

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Posted bySigear Posted in
Posted on Jan 01, 1970

La risoluzione 9/E/2018 pubblicata dall’AdE Agenzia delle Entrate il 29 gennaio 2018 ha introdotto un termine unico per la conservazione digitale dei documenti per le dichiarazioni fiscali.

Fino alla pubblicazione di quest’ultima risoluzione sussistevano due diversi termini per la conservazione digitale a seconda che questa riguardasse la “copia contribuente” oppure la “copia intermediario” la cui conservazione è effettuata dagli intermediari fiscali, siano essi professionisti, centri elaborazione dati o CAF.

Per gli intermediari fiscali responsabili della trasmissione per i propri clienti delle comunicazioni o delle dichiarazioni fiscali nel caso si avvalgano della conservazione digitale dei propri archivi vigeva già l’obbligo di procedere alla conservazione della “copia intermediario” per la durata prevista e nei termini di legge secondo quanto previsto dalla risoluzione 46/E/2017 dell’AdE.

Si ricorda che i termini di legge previsti per la conservazione dei documenti informatici ai fini della rilevanza fiscale corrispondono al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi .

Come esemplificato nell’articolo del “Sole 24 ore” , per stabilire il termine entro cui va effettuata la conservazione delle dichiarazioni annuali Iva 2017 (competenza Iva 2016) dei propri clienti, predisposte e trasmesse entro il 28/02/2017 (o comunque nel corso dello stesso anno), l’Intermediario deve far puntamento sul proprio periodo d’imposta 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017 (ipotizzando di avere un esercizio solare), in relazione al quale egli utilizzerà il modello Redditi 2018. I termini di trasmissione del modello Redditi 2018 sono fissati al 31 ottobre 2018, a cui va aggiunto l’ulteriore spostamento al terzo mese successivo previsto dalla legge. Il risultato è che le dichiarazioni annuali Iva 2017 potranno essere conservate dall’intermediario entro il termine del 31 gennaio 2019.

Per la “copia contribuente”, in mancanza di precedenti specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia, i termini di conservazione erano i medesimi indicati per le altre scritture rilevanti ai fini fiscali. Per effetto di questa interpretazione per la sola dichiarazione dei redditi il contribuente disponeva di soli 3 mesi per procedere alla relativa conservazione digitale.

Questa differenziazione è oramai superata e anche per la “copia contribuente” occorre far riferimento alle regole in vigore per la “copia intermediario”. (per approfondimento: documento risoluzione 9/E/2018 )